da ASSINEWS.it del 26/01/2022
La #Cassazionecivile conferma che il pagamento effettuato in ritardo del premio della #polizzaauto non può determinare un'operatività retroattiva della prestazione assicurata.
#BiancaPascotto scrive:
Nell’arco di meno di un mese due pronunce del Supremo Collegio[1] hanno visto la luce sulla tematica o più precisamente sulle conseguenze del tardivo pagamento del premio di polizza i cui effetti che non sono per nulla piacevoli per il distratto assicurato.
Entrambe le decisioni hanno confermato l’orientamento che, ormai, dovrà ritenersi consolidato o quantomeno prevalente, in merito alla irretroattività degli effetti del pagamento del premio decorsi i 15 giorni dalla scadenza indicata nella polizza, ed un tanto anche in presenza dell’accettazione per facta concludentia dell’assicuratore e della sua “accondiscendenza“, nel retrodatare l’efficacia della polizza.
IL CASO: sanzione per ritardato pagamento del premio
Il giorno 21 maggio 2018, Tizia viene “pizzicata” dalla Polizia Municipale che gli contesta l’assenza della copertura assicurativa del suo veicolo – al momento dell’accertamento fermo del parcheggio – e la sanziona con l’importo di € 594,30.
Tizia contesta il verbale avanti il Giudice di Pace deducendo che il veicolo era assicurato, come da quietanza di polizza che esibisce con decorrenza dalle ore 24 del 15.05.18.
Il giudice di prime cure rigetta l’opposizione che viene impugnata avanti il Tribunale distrettuale il quale a sua volta rigetta l’appello, evidenziando che (i) l’accertamento dell’infrazione era stato accertato alle ore 10.30 del 21 maggio, che (ii) il pagamento era stato effettuato con bonifico il giorno stesso dell’infrazione con valuta 22 maggio e che (iii) la polizza era scaduta il 16 febbraio. Al momento dell’accertamento l’illecito amministrativo si era già perfezionato poiché alle ore 10,30 non vi era prova di alcuna copertura assicurativa e gli effetti del pagamento del premio tardivo non potevano retroagire pur in presenza della dichiarazione dell’assicuratore.
Non paga, Tizia interroga la Corte di Cassazione.
LA SOLUZIONE
La Corte rigetta l’unico motivo di ricorso di Tizia la quale assume che non solo il veicolo era parcheggiato e non circolante, pertanto non violava il precetto dell’art. 193 del codice della strada, ma soprattutto che lo stesso beneficiava della copertura assicurativa giacché il contrassegno riportava espressamente la citata copertura dalle ore 24 del 15 maggio 2018 quindi in epoca antecedente alla contestata infrazione.
Entrambe le eccezioni di Tizia vengono ritenute prive di alcun fondamento.
Quanto alla circostanza del parcheggio, la Corte liquida la questione con una riga, ritenendola irrilevante e non sforzandosi neppure di richiamare l’ormai granitico concetto di cosa debba intendersi per circolazione.
Quanto, invece, agli effetti del pagamento del premio, il giudicante plaude alla decisione del Tribunale e sintetizza il portato dell’art. 1901 del codice civile declinandolo alle emergenze oggettive del caso che si riepilogano:
1) la polizza di Tizia era scaduta alla data del 16 febbraio;
2) l’accertamento dell’infrazione avviene il 21 maggio;
3) Tizia paga il premio di polizza il 21 maggio mediante bonifico che viene accreditato il 22 maggio.
Al momento dell’eseguito pagamento la polizza di Tizia era, dunque, sospesa, decorsi ampiamente il 15 giorni di tolleranza di cui all’art. 1901 c.c..
Durante la sospensione, il contratto non spiega alcun effetto proprio perché si trova in una posizione di “interruzione” e la sua efficacia può riprendere vigore solo dal momento del pagamento e non prima.
Il pagamento del premio effettuato durante il periodo di sospensione non può avere effetto retroattivo ed un tanto anche in presenza dell’eventuale accettazione dell’assicuratore.
Anche le pregresse pronunce depongono per la irretroattività degli effetti del pagamento tardivo, ove si volga lo sguardo all’ambito RCA che la Corte si sofferma a richiamare, laddove un sinistro occorso durante il periodo di sospensione della copertura assicurativa non è indennizzabile.
L’accertamento della violazione è corretto e la multa deve essere pagata.
Il Collegio in questa pronuncia non richiama i presupposti e le motivazioni della irretroattività degli effetti del pagamento tardivo che vanno ricercati in due condizioni:
1) l’efficacia del contratto assicurativo decorre dal momento di pagamento del premio, dovendosi necessariamente collegare l’art. 1899 c.c. con l’art. 1901 c.c. ;
2) la cosiddetta “l’inversione del ciclo produttivo” dell’impresa assicurativa che necessita del pagamento anticipato del premio per la corretta costituzione delle riserve necessarie alla liquidazione dei danni.
Questi concetti vengono invece ripresi ed approfonditi nella successiva ordinanza n. 38216 del 5 dicembre 2021.
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